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23 October Primo articolo! (Lodo Alfano)Signori e signore, il mio primo articolo giornalistico! Che sia la mia prossima attività? (tra l'altro che argomento mi sono scelto?) GENTILUOMINI O NON GENTILUOMINI Ovvero: il “giusto” peso delle parole
“…Il Governo rinunciava all'emendamento impropriamente definito blocca processi e, in cambio della cortesia, Napolitano spingeva il Lodo Alfano in Parlamento e ne caldeggiava l'imprimatur costituzionale. Un patto fra gentiluomini.”
Vittorio Feltri nell’editoriale de “il Giornale” 11 ottobre 2009
“…il capo dello Stato sapete voi da che parte sta e abbiamo undici [giudici] nella Corte Costituzionale eletti da tre Capi dello Stato di sinistra che fanno della Corte Costituzionale non un organo di garanzia ma un organo politico.”
Silvio Berlusconi dopo la bocciatura del lodo Alfano al “Corriere della Sera” 07 ottobre 2009
Il 7 ottobre 2009 la Corte Costituzionale dichiara il cosiddetto “lodo Alfano” incostituzionale. Per essere ben compresa, questa sentenza, necessita di un “riassunto delle puntate precedenti”. Il 22 luglio 2008 il Presidente Napolitano promulga la legge affidando ad una nota le motivazioni che lo hanno spinto alla firma, ovvero la corrispondenza della legge a ciò che era indicato in una precedente sentenza della Corte Costituzionale, ovvero quella sul “lodo Schifani”. Il lodo Schifani e, paradossalmente, la corrispondente sentenza di incostituzionalità, possono essere considerati il “padre” e la “madre” del successivo lodo Alfano, perché, mentre il primo cercava di disciplinare l’immunità per le quattro cariche più alte dello stato (come il lodo successivo) più il Presidente della Corte Costituzionale, la seconda, pur bocciando il lodo, indica come apprezzabile la tutela del “sereno svolgimento” delle funzioni di quelle cariche”, affermando che questo può avvenire “in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto”. Il lodo Alfano, quindi riprende le intenzioni e gran parte delle disposizioni contenute nel lodo Schifani, ma limandolo in modo da non imbattersi nuovamente in una bocciatura costituzionale. Il Presidente Napolitano, vista la sentenza di cui sopra, promulga la legge. Le conseguenze non tardano a farsi vedere: vengono immediatamente sospesi i processi in corso a carico di Berlusconi ovvero quello relativo alla compravendita di diritti televisivi per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale e falso in bilancio, quello connesso per la corruzione dell’avvocato Mills e, infine, quello per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo televisivo riguardo alle affermazioni in merito alle relazioni tra le cosiddette Cooperative Rosse e la camorra. A onor di cronaca ci sarebbe un altro processo bloccato: quello per diffamazione contro Gianfranco Fini il quale però rinuncia alla protezione del lodo e ottiene il ritiro della querela in segno di rispetto per la scelta. A questo punto però, interviene la Corte Costituzionale che pronunciandosi sul dubbio sollevato dal pm di Milano riguardo al primo processo elencato sopra, giudica il lodo in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e 138 (relativo alle procedure per la modifica della Costituzione). Si tratta comunque di un “passo in avanti”, dato che il lodo Schifani era stato bocciato perché in conflitto con ben sei articoli, ma evidentemente la nuova stesura è perfetta. Immediatamente scoppia lo scandalo, il premier accusa il Presidente della Repubblica di averlo preso in giro ignorando la volontà popolare che lo ha eletto direttamente e la Corte Costituzionale di essere un covo di agitatori di sinistra. Al di là di quanto si è scritto e di come la pensi io personalmente, bisogna, a mio avviso, fare chiarezza in questo marasma di affermazioni pesanti, perché spesso, mi sembra che il gioco sia sparare sempre più in alto infischiandosene del significato reale delle proprie frasi. Prima su tutte, l’affermazione ricorrente secondo cui il Premier sarebbe eletto dalla maggioranza e quindi onnipotente, è falsa su almeno due punti. Il nostro Presidente del Consiglio, infatti non è eletto direttamente dal popolo, ma è nominato dal Presidente della Repubblica e successivamente confermato dal Parlamento, questo perché, l’equilibrio del potere dovrebbe essere spostato verso quest’ultimo organo in quanto, nella sua pluralità di partiti e membri (questo sì) eletti dai cittadini, rappresenta più correttamente il popolo sovrano. Bisogna inoltre contestare l’affermazione secondo cui la maggioranza, e quindi i suoi rappresentanti, sarebbero onnipotenti. Infatti essa, per non avere limiti al proprio potere, deve rispettare alcuni limiti imposti proprio dalla Costituzione, la quale, come obiettivo principale, ha quello di scongiurare la cosiddetta “dittatura della maggioranza”. Ciò significa che se in un determinato momento storico vi fosse una maggioranza tale da poter imporre alle minoranze leggi in contrasto con i diritti fondamentali e le libertà garantite dalla Carta, essa dovrebbe poter contare su almeno due terzi dei componenti delle camere o della maggioranza dei votanti in caso di referendum. La Costituzione quindi, non è certo immodificabile, ma una sua eventuale modifica richiede una maggioranza particolarmente forte. Veniamo al “potere di sindacato costituzionale” altrimenti detto “giudizio delle leggi”. Esso spetta al Presidente della Repubblica ed alla Corte Costituzionale. Come probabilmente sapete, una legge, per essere promulgata, deve essere firmata dal Capo dello Stato che deve rimandarla alle Camere se la ritiene in contrasto con i principi costituzionali. A questo punto, però, se il testo viene riapprovato dal Parlamento senza modifiche, al Presidente non resta che promulgarlo. Si vede, quindi che quello in capo a Napolitano, non è un potere, bensì un onere, nel senso che egli deve in un caso rimandare e nell’altro promulgare. In questo senso appare evidentemente assurdo pensare o anche solo ipotizzare un possibile “patto tra gentiluomini” tra le due massime cariche dello stato dato che Napolitano era istituzionalmente privo di merci di scambio. Infine veniamo alla Corte Costituzionale, la quale è l’organo preposto al sindacato costituzionale ovvero è il “giudice delle leggi”. Ad essa arrivano tutti quei dubbi di costituzionalità delle leggi che emergono durante i processi ed ha un compito apparentemente semplice, ovvero giudicare se il dettato di una legge è aderente alla Costituzione o no. Ovviamente non è esente da errori. Nello specifico però mi pare che le cose siano abbastanza chiare, perché, al di là dell’obiettivo, il lodo Alfano è evidentemente in conflitto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con quello che impone una procedura particolare per le leggi che intendono modificare la Costituzione, poiché i diritti e i poteri delle alte cariche dello Stato sono anche loro previsti nella Carta. Certo si può, ed è stato argomentato che i membri della consulta siano delle “toghe rosse” ma la legge è legge e, a differenza dei “lodi”, è stata scritta quando Berlusconi aveva undici anni e quindi, si suppone sia priva di intenti persecutori verso la sua persona.
Davide Tuzzo |
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